Lex sed lex……anche quando si parla di sicurezza

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Come noto, cari amici lettori, la libertà di ognuno di noi inizia dove finisce quella di chi ci è accanto.

L’assunto in questione, sul quale vi invito a riflettere, chiarisce in maniera evidente quali siano i limiti di ogni individuo nelle svolgimento delle normali attività quotidiane, ivi comprese quelle in ambito datoriale, nell’instaurazione di un rapporto di lavoro o, più semplicemente vivendo in un condominio con decine di altre persone.

Spesso, ciascuno di noi, vuoi per retaggi culturali difficili da rimuovere, vuoi per carenza di specifiche informazioni, è indotto a pensa che quando parliamo di sicurezza, possiamo superare tutti i limiti di una civile ed ordinata convivenza.

Per fortuna non è così, anche quando, ciascuno di noi dovesse nella malaugurata necessità di installare, per esempio un impianto di sorveglianza video sia in ambiente privato che in ambiente lavorativo non può prescindere dal rispetto di cogenti disposti normativi come quelli ad esempio che discendono dall’applicazione dell’art.4 della Legge n.300/1970 e di quelle emanate dal Garante Nazionale sulla privacy, tanto per intenderci.

Oggi, come noto, i moderni apparecchi di rilevazione video, sono quasi tutti dotati di tecnologia PTZ che li rendono brandeggiabili, cioè dotati della possibilità di essere orientati in ogni direzione, anche da remoto con la possibilità addirittura di avvicinare od allontanare gli oggetti da videoriprendere.

E’ chiaro però che queste importanti funzioni non possono in alcun modo ledere la libertà di ciascun individuo, soprattutto in ambienti di lavoro.

Per queste ragioni, le telecamere, quando installate in questo tipo di ambienti, devono evitare inquadrature dirette di una specifica postazione di lavoro, potendolo fare solo occasionalmente.

Quando invece questa necessità sussistesse per ragioni imprescindibili, il lavoratore dovrà essere cautelato attraverso tecniche di privacy masking che ne tutelino l’identità.

Discorso diverso ha invece previsto il legislatore per gli ambienti in cui viene effettuata la vendita al pubblico per i quali, ovviamente, esiste l’obbligo di segnalazione attraverso appositi cartelli che indichino le finalità e le modalità di conservazione delle riprese video, anche se in questo caso, sarà perfettamente legale la ripresa degli avventori e l’inquadratura di ogni varco di accesso o di uscita, ivi comprese le finestre.

Le immagini raccolte dovranno essere custodite in armadi chiusi a chiave posizionati in locali appositamente destinati allo scopo.

A tal proposito, bisogna osservare come il legislatore, al fine di tutelare le scaturenti necessità di garanzia dei lavoratori, abbia previsto l’istituzione di una figura professionale quale il rappresentante dei lavoratori, il quale affiancherà sempre il datore di lavoro qualora vi fosse la necessità di accedere alle immagini acquisite.

Esiste tuttavia la possibilità per il datore di lavoro di accedere a questa videoriprese in assenza del rappresentante dei lavoratori (che va immediatamente informato) qualora ragioni di urgenza investigativa disposte dall’Autorità Giudiziaria inquirente lo richiedano.

Ogni operazione effettuata su questi materialo, ivi compresa la semplice visione, deve essere annotata in apposito registro previdimato istituito allo scopo ed aggiornato con i dati dlle operazioni di controllo di sicurezza mensilmente eseguite.

Altrettanta attenzione va prestata ai tempi di conservazione delle immagini, come stabiliti dalla norma. Essi variano, difatti dalle 24/36 ore (salvo festivi) previsti per qualsiasi attività commerciale o produttiva e si estendono fino ai 7/8 giorni che sono stati concessi invece agli istituti di credito che, come evidente, potrebbero aver bisogno in ambito investigativo di maggiori possibilità di analisi informativa.

Ultima, ma non meno importante notazione riguarda il posizionamento dei monitor attraverso i quali le immagini transitano durante la fase dell’acquisizione dei dati video.

Bene, anche questi strumenti non potranno in alcun modo essere posizionati alla mercè di chiunque ma devono ragionevolmente essere posizionati in un locale chiuso e nell’esclusiva disponibilità (congiunta) delle figure aziendali sopra descritte, i quali vi accederanno solo per ragioni di sicurezza.

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